5 cose che George Clooney ci insegna sulla tutela dei nostri figli
MINORI E SOCIAL NETWORK. 5 COSE CHE GEORGE CLOONEY CI INSEGNA SULLA TUTELA DEI NOSTRI FIGLI
Perché siamo giuridicamente responsabili delle immagini dei bambini online
George Clooney si è rammaricato, e non è stata la prima volta, con un giornale britannico, il Daily Mail, per aver pubblicato nella propria edizione online foto della figlia di un anno.
«Si tratta di una inaccettabile violazione del diritto all'immagine e alla privacy del minore con rischi concreti di incorrere anche in ipotesi di reati informatici - commenta Antonella Dario, avvocato e consulente in diritto di famiglia, coautrice del volume Minori, Internet e Social Network, (ed. Giuffré) insieme al collega Antonino La Lumia fondatore dello Studio Lexalent. - Una volta immesse in rete le immagini di minori possono essere facilmente strumentalizzate per fini illeciti, con conseguenze spesso irreversibili».
È sempre più frequente l'abitudine di postare immagini altrui nei social network, immagini che poi si condividono e vengono condivise da innumerevoli contatti e questo rischio diventa ancora più grave quando le immagini ritraggono minori.
Il diritto all'immagine, infatti, si esplica principalmente nel divieto di esporre o pubblicare l'immagine altrui, o qualsiasi rappresentazione delle altrui sembianze, senza il consenso dell'interessato (in particolare art. 10 del codice civile, che disciplina l'abuso del diritto all'immagine, e la legge n. 633/1941 e ss.mm, sulla protezione dei diritti d'autore). Per "pubblicazione" si intende la divulgazione dell'immagine attraverso qualsivoglia mezzo che la renda pubblica. Tale consenso nei diversi siti viene solitamente reso in fase di registrazione, al momento dell'iscrizione.
«Pochi si soffermano su questo punto - prosegue l'avvocato Dario - e non ne considerano le implicazioni. Dichiarando di essere proprietari delle immagini, dei video e di altri contenuti sul proprio profilo, si accetta infatti che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma virtuale venga poi dato in uso liberamente a chiunque, in conformità alla legge».
Anche quanto inserito nel proprio profilo personale, comprese le proprie foto, così viene reso pubblico. Incluse le foto dei nostri figli.
5 CONSIGLI UTILI PER I GENITORI
- Meglio evitare foto di bambini nudi o in biancheria o riferimenti alla scuola che frequentano i nostri figli, inquadrare luoghi facilmente riconoscibili. Evitare di inserire informazioni confidenziali.
- Rendere il volto del bambino irriconoscibile. Sono ormai numerosi i servizi online e le app gratuite che permettono di aggiungere alle immagini sfocatura e pixellature.
- Quando non si tratta dei propri figli, è necessario chiedere un preventivo consenso scritto ai genitori prima pubblicare.
- Fare attenzione al consenso che viene richiesto da parte di scuole, accademie di danza e centri sportivi che attivano pagine social per promuovere le proprie attività. Dovrebbero in ogni caso "pixelare" i volti dei bambini.
- Non costituisce violazione del diritto alla riservatezza del minore la realizzazione di foto e video durante recite o saggi scolastici da parte dei genitori. Infatti, in questo caso si tratta di un'ipotesi di realizzazione destinata alla privata consultazione e non alla diffusione. Ma se si desidera pubblicare del materiale sui social network, trattandosi di diffusione è necessario ottenere il consenso del genitore.
APPROFONDIMENTI
IL DELICATO TEMA DEL CONSENSO E LE CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO
La pubblicazione di foto di persone non ancora maggiorenni è un aspetto a cui il legislatore italiano e internazionale si sono dedicati con ancora maggiore attenzione a partire dalla nascita e dallo sviluppo dei social network. Se in linea di principio, il consenso dell'interessato rende lecita la pubblicazione della sua immagine, quando l'interessato è minore d'età, il consenso dev'essere espresso dai genitori di comune accordo, in applicazione della regola generale sulla rappresentanza del minore (articolo 320 c.c.).
Nel caso di minori, quindi, il consenso spetta ai genitori o comunque a chi esercita la patria potestà.
Secondo quando stabilito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre del 1989, in caso di interferenze illegittime dei genitori o di terzi, il "fanciullo ha diritto alla protezione della legge".
La pubblicazione di immagini può quindi assumere rilevanza giuridica fino ad arrivare agli estremi: condanne di tipo inibitorio e censure circa il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Da un lato, il codice civile prevede che il giudice possa limitare le facoltà connesse alla responsabilità genitoriale in caso di comportamenti contrari all'interesse del minore (articolo 333 c.c.) o addirittura pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale in caso di grave pregiudizio del figlio (articolo 330 c.c.). Dall'altro, il Giudice - se ritiene violati i diritti all'immagine e alla riservatezza del bambino - può applicare all'altro genitore una misura inibitoria, ovvero, il divieto di diffondere l'immagine del minore e la rimozione delle foto o riprese già pubblicate. Il giudice può anche stabilire una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento" (articolo 614 bis c.p.c.).
È quanto è accaduto per esempio a Roma nel caso di un sedicenne fermamente contrario alla diffusione sui social network da parte della madre di immagini e notizie riguardanti la propria vita privata.
È possibile, quindi, chiedere il risarcimento dei danni arrecati al decoro e alla reputazione del minore con la pubblicazione delle sue immagini. Ciò comporta che il tribunale possa ordinare, oltre che la rimozione delle foto, anche una somma a titolo di risarcimento dei danni morali provocati dalla loro pubblicazione.
Se poi l'immagine, pubblicata senza i dovuti consensi, è stata utilizzata per trarre profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, il reato si aggrava e rientra nell'ambito penalistico e la pena può arrivare fino a 24 mesi di reclusione.
Ma vi è di più, dal momento che, se la pubblicazione dell'immagine perpetrata illecitamente offende la reputazione del soggetto ritratto, si configurano oltre agli estremi per il reato di diffamazione aggravata.
IL CONSENSO DEL MINORE E IL RAPPORTO CON I SOCIAL NETWORK
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 lo scenario normativo è mutato e si è arricchito di nuove disposizioni.
In definitiva, il consenso richiesto per il trattamento dei dati personali del minore e dunque anche per le immagini che lo ritraggono può, a seconda dell'età del minore, essere prestato anche dal ragazzo stesso, se di maggiore di 14 anni. In ogni caso va tenuto presente che la regolamentazione dei vari social networks prevede i seguenti limiti di età: Facebook prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore; Whatsapp: prevede che i minori di 13 anni non possano iscriversi e che i minori di 16 possano solo col consenso del genitore; Twitter: i minori di 16 anni non possono usare Periscope.
I genitori devono essere i primi a preoccuparsi della tutela della riservatezza dei propri figli, devono prestare particolare attenzione e adottare tutte le accortezze possibili. La pubblicazione di foto di figli minori sui social network deve considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet. La diffusione di dati personali e di immagini in internet è velocissima ed è molto difficile, quasi impossibile, controllarne i flussi informativi. La tutela della privacy spesso è strumentale alla protezione di tutta una serie di altri diritti della persona. Oltre al diritto all'immagine, c'è un ulteriore aspetto che rileva specialmente quando si tratta di minori: la sicurezza. Nel momento in cui si pubblica una immagine di un minore, lo si espone su una vetrina davanti alla quale può passare una platea potenzialmente infinita. Da un lato, infatti, anche i profili privati non sono esenti da rischi e, dall'altro, le informazioni, una volta immesse su internet, tendono a rimanerci per sempre e la cancellazione dei propri dati, pur se garantita oggi dal GDPR, rimane estremamente difficoltosa, specialmente se non si sa quali e quante informazioni siano state immesse. Uno dei temi centrali nell'esame delle tematiche dell'uso della rete è, oltre a quello del cybercrime e, di conseguenza, della esigenza di protezione dei minorenni, anche quello dell'uso "criminale" della rete da parte degli stessi minorenni. Il tema del cyberbullismo costituisce un fenomeno border-line tra devianza giovanile e psicologia dei gruppi, che rappresenta ed esprime il carattere di complessità e problematicità assunto dal rapporto attuale tra bambini, ragazzi e tecnologia. È un fenomeno recente che si manifesta ogni qualvolta dei minorenni utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei. L'esperienza ha evidenziato diverse tipologie di condotte che integrano atti di "cyberbullismo": il "furto di identità" su social network, ovvero l'uso di profili di altri, il furto di immagini e di dati personali utilizzati per fingersi qualcun altro, la diffusione di immagini sessuali di coetanei tra minorenni. Il furto e lo scambio di immagini di minori sono comportamenti che possono arrivare a configurare il grave reato di cessione di materiale pedopornografico, gravemente pregiudizievole per la vittima, la cui reputazione viene spesso "polverizzata" irreparabilmente ed in tempi brevissimi, provocandone l'isolamento e producendo forti vissuti di sofferenza e di vergogna, con conseguenti danni psicologici incalcolabili. In alcuni casi il minorenne–vittima, abbia raggiunto uno stato di sofferenza così elevato ed intollerabile da essere spinto a compiere gesti estremi.
«Sul punto occorre tenere a mente - commenta Dario - che se foto di minorenni sono contenute nel cellulare del proprio figlio sono, di fatto, sul dispositivo intestato al genitore che rischia, quindi, concretamente di incorrere in reati gravi sia di cessione sia di mera detenzione di materiale pedopornografico. Ovviamente se nelle fotografie ci sono connotazioni esplicite».
Minori, internet e social network
di Antonella Dario e Antonino La Lumia - ed. Giuffrè
Il libro, giunto in libreria in questi giorni, tratta il tema dell'utilizzo di internet e dell'abitudine di pubblicare e condividere immagini e pone l'attenzione, in particolare, sulla tutela del diritto all'immagine dei minori e del diritto alla riservatezza, nonché sui rischi del web, questi incrementati dall'estrema facilità di diffusione dei dati, dall'iperconnessione e dalla cosiddetta a-territorialità del web.Partendo dall'analisi del dato normativo, italiano e comunitario, il volume esamina i profili relativi alla particolarità del consenso e alla tutela civilistica e penale. Tratta in maniera approfondita di sicurezza, analizzando la relazione tra la diffusione delle immagini dei minori e le differenti ipotesi di reato: cybercrime, sfruttamento sessuale dei minori in rete, pedofilia, prostituzione minorile online, pornografia virtuale, cessione del materiale pornografico, detenzione di materiale pornografico, adescamento di minori, violenza sessuale in rete, turismo sessuale. Esamina anche il fenomeno della dipendenza da giochi online, l'evoluzione dei fenomeni nel tempo e l'impatto della recente pandemia Covid-19. Pur avendo posto l'attenzione sui rischi incontrollabili di una non prudente condivisione di dati in rete, dà rilievo anche agli aspetti positivi dell'uso di internet, da parte dei minori, laddove risulti rispettoso di regole e accorgimenti di educazione digitale. L'opera è corredata di una rassegna giurisprudenziale aggiornata, sia civile che penale.
Gli autori
Antonella Dario, avvocato cassazionista del foro di Milano, già titolare dell'omonimo studio legale dal 2005 e attualmente of counsel dello studio Lexalent, si occupa di diritto civile, di diritto di famiglia persone e minori, davanti a tutte le giurisdizioni, e di diritti antidiscriminatori legati alle pari opportunità. È Componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano e membro della Commissione persone famiglia e minori, nonché, Coordinatrice delle Giuriste del Movimento Forense, sezione Milano. Svolge un'intensa attività di formazione giuridica su tutto il territorio nazionale, presso istituzioni e associazioni presenti sul territorio. Pubblica periodicamente articoli in materia di diritto di famiglia e minori, con particolare attenzione al rapporto tra minori e social networks, per Norme e Tributi Plus Diritto de Il Sole 24ore.
Antonino La Lumia, avvocato cassazionista del foro di Milano e founding partner dello studio Lexalent, si occupa di diritto civile, di diritto dell'informazione e della comunicazione, di diritto amministrativo e di consulenza alle imprese. È Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Presidente nazionale del Movimento Forense. Svolge un'intensa attività di formazione giuridica su tutto il territorio nazionale, presso istituzioni, società e associazioni di categoria. Cura la rubrica "Made in Italy" per la rivista Sistema Società de IlSole24Ore e dirige l'Osservatorio di Diritto Bancario per Norme e Tributi Plus Diritto de IlSole24Ore.


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